LEGGE REGIONALE N. 64 DEL
9-08-1999
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato; |
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ARTICOLO 6 Contributi regionali I contributi regionali concorrono a finanziare: - la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi compresa la progettazione e la direzione lavori degli stessi; - acquisizione di immobili, di proprietą pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature pubbliche di interesse generale, ad altre finalitą di interesse pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica; - realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di interesse generale; - realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche; - realizzazione di reti informatiche e di opere di ammodernamento tecnologico; - realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici; - risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali; - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali; - attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica. Per accedere ai contributi regionali il Comune, entro la data fissata dal bando regionale, trasmette alla Giunta regionale la proposta di programma con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruitą della proposta con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente legge, definisce, nei limiti dei finanziamenti disponibili, i contributi che si impegna a concedere. |
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