LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 9-08-1999
REGIONE ABRUZZO

Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 34
del 31 agosto 1999

Indice:

Articoli della Legge:
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Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 4 del 2001

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 87 del 2001

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 6

Contributi regionali
I contributi regionali concorrono a finanziare:
- la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi 
compresa la progettazione e la direzione lavori degli stessi;
- acquisizione di immobili, di proprietą pubblica o privata, da 
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature 
pubbliche di interesse generale, ad altre finalitą di interesse 
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
- realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di 
interesse generale;
- realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere 
architettoniche;
- realizzazione di reti informatiche e di opere di ammodernamento 
tecnologico;
- realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica 
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
- risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di 
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali;
- attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
Per accedere ai contributi regionali il Comune, entro la data fissata 
dal bando regionale, trasmette alla Giunta regionale la proposta di 
programma con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i 
quali viene richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, valutata 
la congruitą della proposta con i criteri generali e gli indirizzi di 
cui alla presente legge, definisce, nei limiti dei finanziamenti 
disponibili, i contributi che si impegna a concedere.

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